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Questo mio sito incentrato sul Servizio nazionale della protezione civile e
sulla legge di riforma delle autonomie locali, indispensabile per comprendere la
"ratio" della pianificazione di emergenza, non ha l'ambizione di fornire
comunque un quadro completo in tutti i particolari della materia, né tantomeno
una sistemazione sicura e destinata a resistere nel tempo.
Nell'attuale fase di applicazione della citata normativa, mi sono
infatti ben guardato dal creare una serie di false certezze, limitandomi
piuttosto a prospettare i problemi per quello che sono, ossia aperti agli
sviluppi più diversi ed insuscettibili di ritrovare la loro soluzione sulla base
di una pura logica giuridica.
Per taluni aspetti, anzi, non si possono nemmeno stabilire tutti i
dati dei problemi stessi, che in buona sostanza dipendono dal modo in cui lo
Stato, le Regioni, le Province, la Città Metropolitane, le Comunità montane ed i
Comuni si stanno riorganizzando e vanno ridefinendo i reciproci rapporti
nell'applicazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 istitutiva del servizio
nazionale di protezione civile.
Nella legge citata è dato osservare come, nell'individuare le finalità
che sottendono all'istituzione del Servizio, alla tutela dell'integrità della
vita, dei beni e degli insediamenti, si è affiancata la tutela dell'ambiente dai
danni o dal semplice pericolo di danni derivanti da calamità naturali,
catastrofi ed altri eventi calamitosi. Ciò peraltro ha determinato sicure
interferenze con le competenze di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349,
istitutiva del Ministero dell'Ambiente.
Questa constatazione mi soccorre nel dimostrare che la P.C. è una
materia per la quale si conferma in maniera sempre più chiara la funzione di
tipo trasversale di chi la esercita, rispetto a competenze ordinariamente
assegnate ad altri settori.
Il Legislatore del 1992 si è reso consapevole, in buona sostanza, che
la Protezione Civile è per sua natura un sistema aperto. Tale constatazione
esterna il mio personale punto di vista sulla legge, che merita il plauso dei
tecnici se non altro perché ha avviato a soluzione, anche se in maniera non
definitiva, l'annoso problema degli organi, dei ruoli e delle competenze in
situazioni di emergenza determinate da calamità. Non v'è dubbio che il quadro
normativo va ulteriormente completato con altre norme, fra le quali le leggi
regionali a cui rinvia il 4° comma dell'art. 12, già ora un punto di forza
rispetto alla pregressa regolamentazione della Protezione Civile.
Il ruolo assunto dalle Regioni e dalle Province, è stato ridisegnato
ancor di recente per effetti dell'art. 108 comma 1° lettere a) e b) del D.lgs.
n. 112/98. L'Ente Regione si riappropria della funzione istituzionalmente
tipica, peraltro richiamata dall'art. 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ossia, è tenuto a predisporre ed attuare i programmi regionali di previsione e
prevenzione, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali ed a
favorire, inoltre, l'organizzazione di strutture comunali di Protezione Civile
(comma 2° art. 15). La Provincia invece guadagna la menzione nell'art. 13 della
legge 225/92, grazie presumibilmente ai disposti di cui agli articoli 19 e 20
del D.lgs. n. 267/2000 e dovendo partecipare all'organizzazione ed
all'attuazione del Servizio nazionale di protezione civile, si vede assegnare
opportunamente compiti di rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati
interessanti la citata funzione e deve predisporre i programmi provinciali di
previsione e prevenzione occorrenti, per poi procedere alla loro realizzazione,
in armonia con i programmi nazionali e regionali. Per la provincia non si è
pronunciata la parola "emergenza" sino a che con l'art. 108 del D.lgs. n. 112/98
comma 1° lettera b, non le è stata accollata la predisposizione del piano
provinciale di emergenza, sulla base degli indirizzi regionali. Ciò rientrava
nel contesto più chiaro emerso dal riassetto del servizio, essendo rimesso al
Prefetto, organo operativo, l'onere di produrre il piano per fronteggiare
l'emergenza per tutto il territorio provinciale ex art. 14 comma 1° della legge
n. 225/92.
Non ha trascurato poi il legislatore di trattare del "Volontariato"
nell'art. 18 e le inerenti prescrizioni di dettaglio sono state, per ovvie
ragioni, compatibilizzate con la legge 11 agosto 1991, n. 266.
Una guida sicura nel coacervo di norme e di competenze spero sia il
mio GLOSSARIO tecnico-giuridico acronimi ed abbreviazioni di P.C..
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